Obblighi in materia di trasparenza elettorale

Ultima modifica 3 giugno 2024

Adempimenti in materia di trasparenza delle candidature: curriculum vitae di ciascun candidato e certificato del casellario

La presente nota è stata estratta dal “Vademecum per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 e ballottaggi del 23 e 24 giugno 2024” Anci Aprile 2024 scaricabile al link Anci comunicare

L’articolo 1, comma 14, della legge n. 3/2019, come modificato dall’articolo 38-bis del D.L. n. 77/2021 (c. 7), prescrive che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni (26 maggio 2024), anche amministrative, escluse quelle relative a comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet:

  • il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato medesimo;
  • il relativo certificato del casellario giudiziale.

L’obbligo vale anche per le liste nel sito internet del partito o del movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, con pubblicazione sul sito internet del partito o movimento politico.

omissis

Non sussistono indicazioni in merito al formato del curriculum vitae che, dunque, può essere compilato liberamente.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

L’omessa pubblicazione del curriculum vitae e del certificato penale non comporta l’esclusione delle liste o dei singoli candidati da parte delle commissioni elettorali circondariali. Tuttavia, in caso di violazione di tali obblighi di pubblicazione da parte dei partiti o movimenti politici, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici [1], commina una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 12.000 a euro 120.000, a termini dell’articolo 1, c. 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3.

La previsione di cui al citato comma 14 va evidentemente letta in combinato disposto con quanto previsto al successivo comma 15 del medesimo articolo 1. Quest’ultimo prevede che i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (omissis) dovranno predisporre un’apposita sezione del proprio sito internet, denominata “Elezioni trasparenti”, in cui saranno pubblicati il curriculum vitae ed il certificato penale dei candidati.

La pubblicazione deve avvenire entro il settimo giorno precedente la consultazione elettorale  (2 giugno 2024) e il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro 90 giorni (ndr non oltre 90 giorni prima) dalla data fissata per la consultazione elettorale.

La norma specifica che il curriculum vitae ed il certificato penale sono quelli già pubblicati nel sito internet del partito, movimento politico, lista o candidato con essa collegato, previamente comunicati agli enti interessati dalla consultazione elettorale.

Le informazioni oggetto della pubblicazione devono essere facilmente accessibili e devono consentire all’elettore di accedervi attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Il mancato adempimento a quanto previsto dal comma 15 dell’art. 1 L. 3/2019 non comporta sanzioni.

 

[1] La Commissione, istituita con la legge n. 96/2012, effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto dei partiti e movimenti politici. La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati ed è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l’attività prestata. Il mandato dei componenti della Commissione è di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.


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